Condizioni Generali: per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali – Confetra praticate dai
Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il 7.01.97.

2. Oggetto: ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 286/2005, per vettore, si intende la BRT S.p.a, con Sede Legale in Milano, Piazza Diaz 7 e Sede Operativa ed Amministrativa in Bologna, via E. Mattei 42, iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed in possesso di regolare autorizzazione, come esattamente specificato al
successivo art. 20. Il vettore si obbliga a trasportare merci secondo la tipologia e la quantità previste nei Documenti Di Trasporto ed in ogni caso nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione, saranno quelli risultanti dai Documenti Di Trasporto come previsto nel successivo art. 16.

3. Condizioni di Pagamento-Compensazione: i trasporti si assumono alle Condizioni Generali – Confetra che prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci (o al massimo a 30 gg. data fattura) salvo diversi termini pattuiti. In ogni caso i termini di pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per eventuali contestazioni circa il corrispettivo dovuto. Il pagamento delle fatture determina accettazione delle tariffe applicate. Il termine di pagamento si intenderà integralmente decorso a far data dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata in fattura. Ritardato Pagamento: prevede l’addebito degli interessi di mora in misura di 7 punti superiori al tasso unico di riferimento (in atto alla data di richiesta di interessi), oltre alle spese per il recupero del credito. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l’applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata con decorrenza data fattura senza necessità di messa in mora. La decadenza del beneficio del termine autorizzerà BRT a emettere fattura, per eventuali propri crediti, con pagamento a vista. Le parti espressamente convengono che il vettore ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti del vettore medesimo a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, le note di credito emesse dal vettore a favore del mittente e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il mittente pertanto autorizza sin da ora il vettore ad operare detta compensazione.

4. Responsabilità del Vettore: i trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli art. 1693, 1694 e1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. I trasporti per l’estero si intendono regolati dalla Convenzione di Ginevra CMR (L. 1621/60 e successive modifiche), pertanto, verrà applicato il limite risarcitorio in essa previsto (Diritti Speciali di Prelievo x coefficiente 8,33 = risarcimento al kg di peso lordo di merce perduta o avariata), per perdita e avaria merce, nonché il limite in essa previsto in caso di ritardo. In assenza di mandato assicurativo per copertura di tutti i rischi, in funzione o meno di assicurazione in proprio del committente, questi si impegna a garantire la non rivalsa sul Vettore per importi eccedenti il limite risarcitorio stabilito dal D. Lgs. n. 286/2005 e dal regime C.M.R. o Convenzione di Varsavia, a
seconda delle legge applicabile. Sia per l’applicazione degli obblighi di legge, sia in presenza di mandato assicurativo, il destinatario dovrà apporre nella lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio, non avendo alcun valore l’apposizione di riserve generiche. In tale ultimo caso, il vettore
non sarà tenuto responsabile per la perdita o per l’avaria delle merci trasportate. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce trasportata e ritardo nella sua riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, entro 8 giorni di calendario dalla data di accettazione della spedizione per le spedizioni nazionali e 21 giorni per le spedizioni internazionali, salvo, per queste ultime, di un diverso termine ove previsto da una norma inderogabile.

5. Assicurazione merci: si procede a Copertura Assicurativa contro tutti i rischi solo dietro mandato conferito per iscritto ed accettato antecedentemente il ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori indicati, fissi o variabili (per spedizioni dall’estero in porto assegnato è prevista copertura solo con mandato apposito con
valore prefissato). L’eventuale copertura assicurativa contro tutti i rischi, con apposito mandato assicurativo o con valore merci esposto nel DDT, denominata AC-PLUS, prevede in ogni caso il limite risarcibile massimo di € 100.000,00 per tutte le spedizioni dirette ad ogni singolo destinatario nello stesso giorno. Eventuale copertura assicurativa contro tutti i rischi con apposito mandato denominato AC-BASE, prevede il massimo limite risarcibile di € 6,2 il kg.

6. Presunzione di Fortuito: ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente punto 4), le parti espressamente si dichiarano concordi nel riconoscere che l’evento rapina, che comporti la sottrazione totale o parziale delle merci, sia che avvenga nel corso del trasporto, sia che avvenga nella fase di deposito presso i magazzini del vettore o di terzi, comporterà l’esonero della responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.

7. Termini di Resa: i termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, sono sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo di chiusura per ferie estive ed invernali previste dalla Categoria, nei
giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Il vettore fornisce i suoi termini di resa indicativi, eventuali impegni tassativi di resa devono essere specificati sui D.D.T. dal mittente ed accettati per iscritto dal responsabile della filiale del vettore; eventuali provate inadempienze potranno dare diritto al rimborso delle sole spese di trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto. I normali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di merci che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli standard convenuti. I termini di resa si intendono con riferimento al momento dell’affidamento della merce. Gli ordini di ritiro merce pervenuti entro la mattina vengono di norma eseguiti entro il giorno stesso, salvo diverso accordo o in caso di località disagiate. Le richieste pervenute nel
pomeriggio o relative a località disagiate verranno programmate per il giorno lavorativo successivo. Il mittente deve indicare nel D.D.T. che l’oggetto del trasporto è costituito da plichi per la partecipazione a gare di appalto o procedure simili. In tal caso il vettore non potrà essere ritenuto responsabile per la perdita dei plichi o per un ritardo nella loro riconsegna. Il vettore sarà altresì esonerato da ogni responsabilità ove il mittente non indichi nel D.D.T. che l’oggetto del trasporto è costituito da plichi per la partecipazione a gare di appalto o procedure simili.

8. Giacenza: Si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all’apertura della “giacenza” e all’immediata comunicazione al mittente. Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto
precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come da convenuto.

9. Validità dell’Offerta-Clausola risolutiva espressa: La validità dell’offerta è subordinata al ritorno di copia del contratto tariffario recante le due firme di accettazione; lo stesso potrà essere risolto in qualsiasi momento, mediante disdetta da comunicarsi con 30 gg. di preavviso. Il mancato appoggio delle spedizioni nelle quantità convenute
porterà alla revisione delle quotazioni dell’offerta stessa. Il mancato pagamento dei trasporti alle scadenze convenute determinerà la risoluzione immediata della presente convenzione, dovendosi ritenere la presente quale clausola risolutiva espressa. I termini temporali della validità delle tariffe sono indicati alla voce “Tariffa valida dal / al”, ma le clausole del contratto restano valide in presenza di continuità del servizio oltre la data di scadenza, e decadono solo a disdetta avvenuta con il preavviso di cui sopra.

10. Merci Pericolose: si precisa che non essendo in possesso il vettore di regolare autorizzazione, né avendo la disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell’ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente, non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come pericolose. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal mittente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell’art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare il vettore dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest’ultimo subito.

11. Contrassegno: il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente indicandolo sui D.D.T.,in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci – (colli – peso), in modo chiaro e ben visibile con la parola contrassegno, o C.O.D. per spedizioni dirette all’estero, seguita eventualmente dalle
sole due opzioni “assegno intestato al mittente” o “assegno circolare intestato al mittente” e dall’importo in Euro (o valuta del paese di destino se extra area Euro), esposto in cifre e in lettere; va inoltre evidenziato con l’applicazione dell’apposito talloncino adesivo “Contrassegno” fornito dal vettore, o in alternativa, da timbro “contrassegno” del mittente che lo evidenzi in modo inequivocabile. L’inadempimento delle formalità suddette comporterà l’esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato o errato incasso del contrassegno. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del mittente. Il vettore, in presenza di norme di legge che limitano l’incasso in contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi eccedenti i limiti consentiti di incasso di contante, è autorizzato a ritirare assegni circolari intestati al mittente. Il vettore e’ esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di c/assegni su spedizioni la cui bollettazione derivi da archivi elettronici o trasmissione dati forniti dal mittente, e provvede al recupero dei costi relativi a contrassegni annullati.

12. Merci non accettabili dalla organizzazione del vettore:
  a. Limiti di peso e misure: • colli di peso superiore ai 1.000 kg. • colli di altezza superiore ai 180 cm • colli di lunghezza superiore ai 400 cm. • colli di lunghezza superiore ai 140 cm. se di peso superiore ai 50 kg. • colli la cui lunghezza del lato maggiore, sommata alla circonferenza o al perimetro dei lati minori, sia superiore ai 700 cm. • per Estero a mezzo DPD: limite peso per collo kg. 31,5 – lunghezza cm. 175 – dimensioni totali cm. 300. A mezzo EuroExpress: bancali di dimensioni superiori a: altezza 180 cm – lunghezza 120 cm – larghezza 120 cm.; peso massimo 1000 kg. Colli di dimensioni superiori a: altezza 120 cm – lunghezza cm. 300 – larghezza 150 cm – volume 2 m 3; peso massimo 50 kg. e comunque per i quali il destinatario non abbia attrezzatura idonea allo scarico.
  b. Colli non imballati – lamiere – damigiane – barche – macchine agricole – veicoli a motore – merce di difficoltosa sovrapposizione e manipolazione – casse o macchinari che non possono essere movimentati bancalati. Per estero a mezzo EuroExpress e DPD: effetti personali, merci dirette a fiere.   c. preziosi – quadri – mobili antichi – masserizie – piante e/o animali vivi – prodotti a temperatura controllata o facilmente deperibili – titoli – carte valori – monete – biglietti di lotterie o buoni vari – articoli e documenti non
riproducibili – collezioni – beni il cui trasporto sia proibito dalla legge (es.: armi, droghe, tabacchi di monopolio, valori bollati, ecc.) – merci pericolose – scarti di medicinali o materiali per ricerche mediche e/o biologiche – merce infiammabile o pericolosa (ADR) – merce soggetta a bolle UTIF e/o di legittimazione (oli minerali). Per le merci del gruppo C, se erroneamente affidate ed accettate, il vettore non assume alcuna responsabilità e non sono assicurabili da polizze vettoriali.

13. Trasporto prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.

14. Competenze per prestazioni eccezionali e/o servizi particolari: i ritiri e consegne merci si intendono effettuati al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto (D.D.T.). Per il carico e lo scarico, i ritiri e le consegne effettuati con modalità che rendono indispensabili prestazioni eccezionali ed
accessorie sarà dovuto, rispettivamente dal mittente o dal destinatario, un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti (ad es.: consegne ai piani, sia superiori che inferiori o altre cause che caratterizzano una consegna disagiata, ai supermercati o equipollenti, agli spedizionieri internazionali o consegne da eseguirsi in fasce orarie concordate con mittente o destinatario, merci da spallettizzare, merci a codice, merci da posizionare su scaffalature, ecc. ed ogni altro caso di impiego eccessivo di tempo operativo, ad esempio dirottamenti per cause non dovute al vettore). Potranno essere applicate addizionali specifiche per traffici particolari o per particolari condizioni operative. Saranno inoltre applicate competenze dovute ad operazioni di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali, e zone extraurbane con particolari limitazioni di traffico o con circolazione comunque difficoltosa, oltre al
recupero dei costi per ritiri tentati ma non eseguiti per cause del cliente.

15. Diritto di pesatura: è previsto addebito concordato per il rilevamento del peso reale, tramite macchine smistacolli automatiche.

16. Documenti di trasporto: I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l’esecuzione
del trasporto:
– Indirizzo del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione, Partita IVA o codice
fiscale del destinatario, se il trasporto è in assegnato.
– Numero di telefono del destinatario
– Indirizzo del mittente completo di CAP e provincia, Partita IVA o Codice Fiscale
– Numero dei colli e natura delle merci
– Esatto volume delle merci espresso in metri cubi. – Peso lordo espresso in Kg.
In caso di errate indicazioni, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati dal vettore, anche successivamente all’accettazione della spedizione ed in assenza del cliente. L’esito del riscontro, effettuato con sistemi certificati da terzi, farà fede nei rapporti tra il vettore ed il cliente.

17. Diritto di Ritenzione: come da art.23 delle Condizioni Generali Confetra, a copertura di tutti i crediti comunque derivanti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, si eserciterà il diritto di ritenzione su quanto si trova nella detenzione del vettore, sia merci che contrassegni.

18. Ricerche d’archivio e documentazione: E’ previsto l’addebito per la visualizzazione/invio di copie di documenti per i quali non è intervenuta prescrizione. Trascorso 1 anno dall’affidamento della spedizione, BRT potrà distruggere le prove di consegna della spedizione stessa

19. Fori Competenti : per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), sono competenti esclusivamente i Fori di Bologna, Milano e Modena e in alternativa tra loro, con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa.

20. Autorizzazione Ministeriale Trasporto Merci: Albo Nazionale Autotrasportatori MI/0884680/C/BO, Autorizzazione Globale GA6N3S/BO000580 del 24/08/1999.

21. Autorizzazione Generale del Ministero delle Comunicazioni per il trasporto di plichi e pacchi: AUG/000156/2000.

22. Trattamento Dati Personali: il mittente dichiara di avere ricevuto e preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD, allegata al contratto tariffario.

23. Patti aggiuntivi: qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto firmato dal responsabile della filiale del vettore. In caso contrario, detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il vettore. Qualsiasi richiesta di prestazioni accessorie, quali ad esempio modalità, termini o condizioni di consegna o specifici orari, dovranno risultare da atto scritto firmato dal responsabile della filiale del vettore.

24. Legge applicabile: ferma restando l’applicabilità della C.M.R. prevista dall’articolo “Responsabilità del Vettore”, per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), su espressa e concorde volontà delle parti viene applicata la Legge Italiana.

25. Trasporto di spedizioni soggette alla legge 136/2010 – “Tracciabilità dei flussi finanziari”: si precisa che, per le particolari modalità di espletamento del servizio, il vettore non è in grado di assicurare l’osservanza delle disposizioni della legge 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni. Per queste motivazioni non sono accettate spedizioni
che ricadano nell’ambito di applicazione della legge. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale, di qualunque natura, a causa del mancato rispetto da parte del mittente della presente clausola contrattuale, questi terrà indenne e manleverà il vettore dell’eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest’ultimo subito.

26. D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 e codice etico: BRT ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) e un proprio Codice Etico. Tali documenti sono disponibili sul sito Internet aziendale all’indirizzo www.brt.it. Con l’adozione del MOG e del Codice Etico si intendono esprimere gli impegni e le responsabilità etiche di BRT nella conduzione dei propri affari e rispondere all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali. Con la sottoscrizione del contratto, dichiarate di conoscere e di obbligarvi, anche per conto dei vostri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto previsto nel MOG e nel Codice Etico adottati da BRT, astenendovi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato decreto ed uniformando lo svolgimento della vostra attività alle disposizioni in esso contenute, pena la risoluzione anticipata ex art. 1456 c.c.. Restano salvi in ogni caso i diritti di BRT ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.